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Credito d’imposta nuovi beni strumentali: aperte le compensazioni

Paolo Fornaro • 19 gennaio 2021

Nuovi codici tributo

Sono stati istituiti i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi. La risoluzione n. 3/E del 2021 ha istituito i seguenti codici tributo: 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari); 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0); 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0); 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari); 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (beni materiali Industria 4.0); 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).

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Nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive. 
Autore: Paolo Fornaro 14 maggio 2021
L’INPS, con il nullaosta del Ministero del Lavoro, si allinea alle disposizioni dettate dalla legge di Bilancio 2021 prevedendo, in via prudenziale, il differimento, per gli artigiani e commercianti, al prossimo 20 agosto, del termine per il versamento della prima rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021, avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, è stato infatti introdotto l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. In quali casi e a quali condizioni?
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