Novità sulla detassazione dei dividendi dal 2026
Novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) diventano operative le nuove disposizioni in materia di tassazione dei dividendi, che introducono condizioni più stringenti per l’accesso ai regimi di parziale esenzione.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’esclusione dal reddito imponibile del 95% dei dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali – così come le percentuali ridotte previste per le società di persone (pari al 60%, 50,28% o 41,86% a seconda delle fattispecie) – risulta applicabile esclusivamente al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:
- la partecipazione detenuta è pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- in alternativa, la partecipazione presenta un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge, che prevedeva un’unica soglia del 10% mutuata dalla direttiva “madre-figlia”, il testo definitivo attenua l’impostazione restrittiva, introducendo una soglia quantitativa più contenuta e un criterio alternativo basato sul valore. In questo modo, l’applicazione della tassazione integrale viene limitata ai soli investimenti di entità marginale.
Allineamento con il regime PEX
Le stesse logiche vengono estese al regime di participation exemption (PEX). Per le partecipazioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2026, l’esenzione delle plusvalenze risulta subordinata, oltre al rispetto dei requisiti “storici” previsti dall’art. 87 del TUIR, anche al soddisfacimento di una delle nuove soglie minime:
- una partecipazione almeno pari al 5% del capitale;
- oppure un valore fiscale della partecipazione di almeno 500.000 euro.
L’intervento legislativo persegue l’obiettivo di riallineare il trattamento fiscale di dividendi e plusvalenze, superando l’impostazione di esenzione generalizzata introdotta dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo le possibilità di pianificazione fiscale fondate su partecipazioni frazionate o di importo contenuto.
Dividendi verso soci esteri UE/SEE
Al fine di mantenere una sostanziale equivalenza di trattamento tra soci IRES residenti e società estere UE/SEE non rientranti nell’ambito applicativo della direttiva madre-figlia, la Manovra interviene anche sull’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 (nonché, dal 2027, sull’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 33/2025).
In base alle nuove disposizioni, la ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a soggetti esteri continua ad applicarsi esclusivamente se la partecipazione detenuta:
- è almeno pari al 5% del capitale della società erogante;
- oppure presenta un valore fiscale minimo di 500.000 euro.
In mancanza di tali condizioni, i dividendi distribuiti a soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un sostanziale allineamento al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri normativi.
Nessuna modifica per le persone fisiche
Resta invece invariato il regime applicabile alle persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa. Per tali soggetti continua a trovare applicazione, anche dal 2026, la ritenuta del 26% a titolo definitivo, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta.


